Accusare un altro partecipante di agire in mala fede durante una conversazione di gruppo non integra automaticamente il reato di diffamazione. La distinzione tra ingiuria e diffamazione — e il ruolo del diritto di critica — cambiano completamente il quadro delle responsabilità.
Secondo l'orientamento consolidato della Corte di cassazione, quando la persona destinataria dell'offesa è presente nella conversazione e ha la possibilità di leggere direttamente il messaggio, non si parla di diffamazione ma, al più, di ingiuria aggravata dalla presenza di più persone.
Questo aspetto è rilevante perché, a seguito della depenalizzazione introdotta dal Decreto Legislativo 7/2016, l'ingiuria non costituisce più reato, ma resta un illecito civile che può comunque dar luogo a una richiesta di risarcimento del danno.
Il limite del diritto di critica
Occorre però fare un passaggio ulteriore: non tutto ciò che viene detto in una chat può essere giustificato come esercizio del diritto di critica. Attribuire a qualcuno una condotta in mala fede non equivale a esprimere una semplice opinione, ma significa formulare un'affermazione precisa su un comportamento, che dovrebbe essere supportata da elementi concreti.
La giurisprudenza della Corte di cassazione ha chiarito che il diritto di critica trova un limite nel rispetto della continenza e della verità dei fatti: quando si supera questo confine e si entra nell'invettiva personale o nell'accusa gratuita, l'espressione può risultare lesiva dell'onore e della reputazione.
In sostanza, se manca una base fattuale e l'affermazione si traduce in un attacco personale, si apre la strada a una responsabilità civile, anche significativa, con possibili conseguenze risarcitorie.