Offendere una persona tramite Facebook, Instagram, gruppi WhatsApp o altri strumenti digitali non è un comportamento "leggero", ma può integrare il reato previsto dall'articolo 595, comma 3, del Codice penale, ossia la diffamazione aggravata dal mezzo di pubblicità. La rilevanza penale deriva proprio dalla capacità di questi strumenti di diffondere il contenuto offensivo a una platea ampia e potenzialmente indeterminata di soggetti, aumentando così il danno alla reputazione.

Anche la pubblicazione di contenuti apparentemente "ironici", come disegni, meme, caricature o didascalie offensive nei confronti di compagni di scuola, colleghi o conoscenti, può comportare responsabilità penale. Un aspetto spesso sottovalutato è che cancellare il contenuto dopo poco tempo non elimina il reato: la diffamazione si perfeziona nel momento stesso in cui il contenuto viene pubblicato e reso accessibile ad altri utenti.

I social come "luoghi aperti al pubblico"

Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, i social network devono essere considerati veri e propri luoghi "aperti al pubblico", indipendentemente dal numero di amici o follower. Questo significa che anche un profilo con poche connessioni può integrare l'aggravante del mezzo di pubblicità. Inoltre, il reato sussiste anche quando la persona offesa non viene indicata espressamente con nome e cognome: è sufficiente che sia identificabile attraverso elementi indiretti, dettagli o riferimenti che permettano ad altri utenti di riconoscerla. In questo senso si è espresso anche il Tribunale di Pescara con la sentenza n. 652 del 5 marzo 2018.

Procedibilità e tutela della persona offesa

Dal punto di vista operativo, è importante sapere che la diffamazione aggravata è un reato procedibile a querela della persona offesa. Ciò significa che chi ritiene di aver subito un danno alla propria reputazione deve attivarsi tempestivamente per tutelare i propri diritti. In un contesto digitale in cui i contenuti si diffondono rapidamente, intervenire in modo corretto e tempestivo può fare la differenza sia sotto il profilo penale sia in termini di risarcimento del danno.

Abogado A. Cervesato — 2025