Nella mia esperienza professionale mi è capitato di assistere S., madre di un minore, L., che si trovava in una situazione purtroppo molto frequente nelle separazioni: il padre, M., non rispettava in alcun modo il calendario di visita stabilito dal Tribunale. Nonostante fosse stato previsto un affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre e un preciso schema di frequentazione – weekend alternati e incontri infrasettimanali – l'ex coniuge si rendeva sistematicamente irreperibile, non si presentava agli appuntamenti e, di fatto, si sottraeva al rapporto con il figlio.

La separazione non incide sui doveri genitoriali

Abbiamo subito chiarito un punto fondamentale: la separazione mette fine ai doveri coniugali, ma non incide in alcun modo sui doveri genitoriali, che restano integri e vincolanti. Tuttavia, dal punto di vista giuridico, il diritto di visita viene qualificato come una facoltà e non come un obbligo coercibile. Questo significa che non è possibile costringere un genitore a vedere il figlio contro la sua volontà, né configurare automaticamente un reato in caso di mancato esercizio di tale diritto.

L'art. 709-ter c.p.c. e la funzione sanzionatoria

Ciò non significa, però, che il comportamento sia privo di conseguenze. Nel caso di S., abbiamo agito facendo leva sull'articolo 709-ter del codice di procedura civile, che consente al giudice di intervenire quando uno dei genitori viola o non rispetta i provvedimenti relativi ai figli. La Corte di cassazione ha chiarito che queste misure possono avere anche una funzione sanzionatoria, non solo risarcitoria, soprattutto quando il comportamento del genitore risulta reiterato e pregiudizievole per il minore.

Il ricorso e l'esito del caso

Abbiamo quindi promosso un ricorso per segnalare al Tribunale l'inadempimento del padre, documentando puntualmente le mancate visite e l'assenza di interesse nei confronti del figlio. Il giudice, valutata la situazione, ha riconosciuto la gravità della condotta e ha disposto una modifica delle condizioni di separazione, intervenendo anche sul piano economico.

In particolare, è stato ottenuto un aumento dell'assegno di mantenimento, proprio in considerazione del fatto che la madre si trovava a sostenere da sola, non solo sotto il profilo economico ma anche organizzativo e affettivo, l'intera gestione del minore. Questo è un passaggio cruciale: la mancata frequentazione non resta neutra, ma incide direttamente sugli equilibri stabiliti dal Tribunale.

Conclusioni

Il caso dimostra che, anche se non è possibile obbligare un genitore a esercitare il diritto di visita, esistono strumenti concreti per tutelare il genitore collocatario e, soprattutto, l'interesse del minore. Intervenire tempestivamente consente non solo di far emergere la reale situazione davanti al giudice, ma anche di ottenere un riequilibrio delle condizioni, evitando che il peso della genitorialità ricada interamente su una sola parte.

Abogado A. Cervesato — 2026