L'espressione "revenge porn", ampiamente utilizzata dai media e nel linguaggio comune, è in realtà impropria sotto il profilo giuridico e rischia di generare confusione sia tra gli utenti sia tra i potenziali assistiti. Nel nostro ordinamento, infatti, non esiste alcun reato denominato "revenge porn": la fattispecie corretta è quella prevista dall'articolo 612-ter del Codice penale, introdotto nel 2019, che disciplina la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.

Il termine mediatico è fuorviante per almeno due ragioni. In primo luogo, richiama l'idea della "vendetta", come se il movente fosse un elemento necessario della condotta, mentre la norma punisce la diffusione del materiale a prescindere dalle motivazioni dell'autore. Non è quindi richiesto che vi sia un intento ritorsivo: è sufficiente la divulgazione senza consenso di contenuti destinati a rimanere privati. In secondo luogo, l'uso della parola "porn" può far pensare a contenuti necessariamente estremi o professionali, mentre la legge tutela qualsiasi immagine o video a contenuto sessualmente esplicito, anche realizzato in ambito privato tra persone consenzienti.

Il rischio concreto: minori e uso dei social

La questione rappresenta un rischio concreto, soprattutto quando si parla di minori e utilizzo dei social network. La giurisprudenza ha chiarito che i genitori non possono limitarsi a un controllo superficiale: esiste un vero e proprio dovere di vigilanza sull'uso dello smartphone da parte dei figli adolescenti. In mancanza di controllo, infatti, possono essere chiamati a rispondere in sede civile per i danni causati dai comportamenti illeciti dei minori. Non solo: un atteggiamento eccessivamente permissivo sull'uso dei social può avere conseguenze anche nei rapporti familiari, arrivando persino a incidere sull'addebito della separazione, in quanto contrario ai doveri educativi e di collaborazione nell'interesse della famiglia, come evidenziato dal Tribunale di Prato.

Tra i comportamenti più diffusi online vi è la pubblicazione di contenuti offensivi, come foto denigratorie o commenti lesivi della reputazione altrui, che possono integrare il reato di diffamazione. È importante sottolineare che i minori che abbiano compiuto 14 anni sono imputabili e rispondono direttamente delle proprie azioni davanti al Tribunale per i minorenni. Tuttavia, la responsabilità dei genitori resta rilevante sotto il profilo civile, soprattutto quando emerge una carenza educativa.

Il sexting e le sue implicazioni

Un ambito particolarmente delicato è quello del sexting, ossia lo scambio di immagini a contenuto sessuale, spesso tra adolescenti. La Corte di cassazione è intervenuta più volte sul punto, chiarendo che la diffusione di tali contenuti senza il consenso della persona ritratta integra il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, noto come revenge porn, disciplinato dall'articolo 612-ter del Codice penale. La norma punisce non solo chi realizza il materiale, ma anche chi lo diffonde, indipendentemente dal fatto che sia l'autore originario.

Anche nei casi in cui vi sia consenso allo scambio delle immagini, i rischi non sono esclusi. Se i dispositivi o le SIM sono intestati ai genitori, questi ultimi potrebbero essere coinvolti, in determinate circostanze, anche in ipotesi di detenzione di materiale pedopornografico ai sensi dell'articolo 600-quater del Codice penale. La giurisprudenza ha chiarito che rientrano in questa categoria tutte le immagini che rappresentano minori in atteggiamenti o contesti a sfondo sessuale, anche senza la rappresentazione esplicita di rapporti, purché emerga una finalità di natura sessuale. Il reato può configurarsi anche nel caso di contenuti manipolati digitalmente, come i cosiddetti deepfake.

Culpa in educando e responsabilità dei genitori

Sotto il profilo civilistico, i genitori possono essere ritenuti responsabili per culpa in educando, ai sensi dell'articolo 2048 del Codice civile, qualora non abbiano fornito ai figli un'adeguata educazione all'uso consapevole degli strumenti digitali, come evidenziato dal Tribunale di Sulmona.

Profili falsi e sostituzione di persona

Un'altra condotta frequente nel web riguarda la creazione di profili falsi utilizzando l'identità o le immagini di terzi. Questo comportamento integra il reato di sostituzione di persona previsto dall'articolo 494 del Codice penale, in quanto non solo lede la singola vittima, ma compromette la fiducia complessiva nelle relazioni digitali tra utenti.

Le immagini dei figli pubblicate dai genitori

Infine, particolare attenzione va prestata anche all'utilizzo delle immagini dei figli da parte dei genitori. La pubblicazione di fotografie dei minori, soprattutto se finalizzata a collaborazioni commerciali o sponsorizzazioni, richiede il consenso di entrambi i genitori. In presenza di affido condiviso, infatti, le decisioni di maggiore interesse devono essere assunte congiuntamente. In mancanza di accordo, la questione può sfociare in un contenzioso giudiziario, come dimostrato da un provvedimento del Tribunale di Ravenna che ha ordinato la rimozione delle immagini pubblicate senza il consenso dell'altro genitore.

Conclusioni

In un ecosistema digitale sempre più esposto, è evidente che la prevenzione passa da un corretto uso degli strumenti e da una piena consapevolezza delle conseguenze legali. Per questo motivo, in presenza di situazioni a rischio o di dubbi concreti, è fondamentale intervenire tempestivamente per evitare responsabilità, sia penali che civili, e tutelare efficacemente i propri diritti e quelli dei minori coinvolti.

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