Con l'ordinanza 15 giugno 2026, n. 20030, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione è tornata a occuparsi di uno dei temi più delicati e più cercati del contenzioso familiare: i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile nella sua funzione compensativo-perequativa. La pronuncia ha suscitato qualche allarme tra i colleghi che assistono la parte economicamente più debole — spesso la moglie — perché sembra, a una lettura superficiale, restringere le maglie del diritto all'assegno. In realtà, letta con attenzione, la sentenza non toglie nulla a chi imposta correttamente la domanda: sanziona solo chi la fonda su basi probatorie troppo generiche.
Il caso deciso dalla Cassazione
Il caso riguardava una moglie alla quale la Corte d'Appello aveva riconosciuto l'assegno divorzile basandosi, in sostanza, su un unico dato: la mancata attività lavorativa durante il matrimonio. Da questa sola circostanza i giudici di merito avevano presunto che la moglie avesse contribuito, con il lavoro casalingo, alla carriera e al patrimonio del marito — ritenendo che la non occupazione "facesse presumere, alla luce di ciò che ordinariamente accade," un "sostanzioso apporto alla carriera del marito e dunque alla formazione del patrimonio di questo."
Cosa dice testualmente l'ordinanza n. 20030/2026
La Cassazione ha cassato la decisione, ricordando un principio che, a ben vedere, non è nuovo ma viene qui applicato con particolare rigore. Nel testo dell'ordinanza si legge che:
«l'assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto, anche con presunzioni, che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari.»
Quanto alla sola non occupazione della richiedente, la Corte è netta nel definirla una circostanza:
«in sé neutra, e perciò priva della gravità e precisione necessarie a norma dell'art. 2729 c.c.»
per fondare la presunzione di un contributo alla formazione del patrimonio del coniuge più forte. E ancora, sul tentativo di desumere il diritto all'assegno dal solo divario reddituale, la Cassazione afferma che tale ragionamento si risolve in:
«una mera congettura che non può assurgere al rango di indizio grave e preciso, idoneo a fondare una valida argomentazione presuntiva.»
Sul piano processuale, la Corte richiama inoltre il principio consolidato per cui è censurabile in Cassazione, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 2729 c.c. che si verifica:
«quando il giudice di merito fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota.»
Perché non è una porta chiusa
È importante che i colleghi che si occupano di diritto di famiglia non leggano questa pronuncia come un arretramento della tutela della parte economicamente più debole. La Cassazione non dice che l'assegno perequativo-compensativo sia più difficile da ottenere in assoluto: dice che non può essere ottenuto per default, sulla base di una presunzione automatica "non lavora, quindi ha contribuito". Chiede, semplicemente, che la domanda sia costruita su fatti veri, specifici e dimostrabili.
Ed è esattamente questo il punto su cui, come Studio, orientiamo da tempo la redazione degli atti in materia di assegno divorzile: non basta allegare lo squilibrio reddituale tra le parti, occorre raccontare — e provare — come quello squilibrio si sia formato.
Nella nostra esperienza, la domanda di assegno divorzile con funzione compensativo-perequativa regge quando è sorretta da elementi come:
- rinunce professionali concrete e databili: la cessazione di un'attività autonoma, un impiego lasciato, un progetto imprenditoriale interrotto, con riferimento a circostanze e tempistiche precise, non a formule generiche;
- richieste di reinserimento lavorativo rimaste inascoltate, specie quando rivolte proprio all'altro coniuge o alle sue società, con la relativa prova documentale o testimoniale;
- la cura in via esclusiva o preminente dei figli, documentata con riferimento a fatti specifici (chi accompagna a scuola, chi segue le attività extrascolastiche, chi gestisce le necessità quotidiane) e non enunciata in termini astratti;
- un nesso, e non una semplice coincidenza temporale, tra il sacrificio del coniuge debole e l'arricchimento o la crescita professionale dell'altro: partecipazioni societarie rimaste solo formali, ostacoli all'accesso alla documentazione contabile, mancate assunzioni nonostante aspettative legittime, utili sistematicamente non distribuiti;
- condizioni soggettive oggettive — età, stato di salute, situazione previdenziale — che rendono concreto e non teorico il divario nelle prospettive di reinserimento lavorativo.
Un caso che stiamo seguendo in questi giorni, che per ovvie ragioni di riservatezza non possiamo descrivere nei dettagli, illustra bene questo approccio: una richiedente che ha chiuso una propria attività commerciale per dedicarsi ai figli, ha richiesto più volte — invano — di essere assunta nelle società dell'ex coniuge, ha mantenuto per anni una partecipazione societaria rimasta solo sulla carta, senza mai accedere realmente alla documentazione contabile né ai relativi benefici economici. Sono proprio questi fatti, allegati singolarmente e provati con testimonianze e documenti, e non la sola circostanza di una carriera lavorativa discontinua, a fondare — anche alla luce della Cassazione n. 20030/2026 — una richiesta di assegno solida e difficilmente aggredibile in sede di impugnazione.
Il messaggio che vogliamo lasciare, alle persone che si rivolgono al nostro Studio in un momento già di per sé difficile, è che questa sentenza non deve scoraggiare chi ha davvero sacrificato la propria vita professionale per la famiglia. Deve, semmai, spingere a un lavoro di allegazione e di istruttoria più accurato: capitoli di prova puntuali, testimoni individuati con precisione, documentazione reddituale e patrimoniale completa, per trasformare quello che altrimenti resterebbe un generico "non ho mai lavorato" in un percorso fattuale chiaro, verificabile e — soprattutto — convincente per il giudice.
Domande frequenti sull'assegno divorzile dopo Cass. n. 20030/2026
La sola non occupazione dà diritto all'assegno divorzile?
No. Secondo Cass. n. 20030/2026 la non occupazione, da sola, è una circostanza "neutra" e non è sufficiente a fondare la presunzione di un contributo alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge.
Cosa deve provare chi richiede l'assegno divorzile con funzione compensativo-perequativa?
Deve allegare e provare fatti concreti: rinunce professionali databili, richieste di reinserimento lavorativo rimaste inascoltate, cura preminente dei figli, e un nesso causale — non una semplice coincidenza — con l'arricchimento o la crescita professionale dell'ex coniuge.
Il divario di reddito tra i due coniugi è sufficiente per ottenere l'assegno?
No. La Cassazione chiarisce che il criterio non è la disparità reddituale in sé, ma l'accertamento che tale disparità sia l'effetto del sacrificio sostenuto dal coniuge economicamente più debole.
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Appendice — Testo integrale dei passaggi salienti dell'ordinanza
Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, Ordinanza 15 giugno 2026, n. 20030
(Data udienza 21 aprile 2026 — Depositata in Cancelleria il 15 giugno 2026)
RITENUTO CHE
I primi tre motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono fondati.
Il ricorrente critica la sentenza impugnata per aver riconosciuto all'ex moglie l'assegno divorzile nelle funzioni assistenziale-perequativa, avendo ritenuto che la stessa avesse dimostrato il divario reddituale-patrimoniale con l'ex coniuge e di aver contribuito alla formazione del patrimonio di quest'ultimo, sulla base della presunzione che il mancato svolgimento di attività lavorativa per il periodo della relazione (14 anni) fosse da ascrivere ad un accordo tacito degli stessi coniugi.
La questione sottoposta al vaglio di questa Corte presuppone una disamina della giurisprudenza di legittimità consolidata in materia.
Va osservato che la funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile presuppone che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, restando irrilevanti le motivazioni soggettive che abbiano portato a compiere tale scelta, che è stata comunque accettata e condivisa dal coniuge, perché l'assegno di divorzio, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente all'impiego delle proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale produttive di reddito, indipendentemente dal fatto che alla base di tale scelta vi fossero ragioni affettive o di semplice opportunità economico-relazionale (Cass., n. 27945/2023).
L'assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto, anche con presunzioni, che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive (Cass., n. 26520/2024; n. 35434/2023).
Sul tema, è stato altresì rilevato che, in caso di scioglimento del matrimonio, l'assegno divorzile, avendo una funzione compensativo-perequativa, va adeguato all'apporto fornito dal coniuge richiedente che, pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, restando di conseguenza assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale (Cass., n. 24795/2024).
Nella specie, non è stato provato che l'ex moglie, quale coniuge economicamente più debole, abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia.
Invero, la Corte d'Appello ha ritenuto presunto che la Vi.Vi. si fosse dedicata alla famiglia per scelta condivisa con il marito, così contribuendo alla carriera del marito, o quanto meno, assumendosi gli oneri familiari.
Tuttavia, tale presunzione è stata fondata esclusivamente sul fatto del mancato svolgimento di attività lavorative da parte dell'ex moglie, e non sull'allegazione di fatti concreti, afferenti, in primo luogo al connesso contributo alla formazione del patrimonio del marito e di famiglia e ad eventuali rinunce ad occasioni professionali.
Al riguardo, secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, è censurabile in cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione o falsa applicazione dell'art. 2729 c.c., che sussiste quando il giudice di merito fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota (Cass., n. 25889/2025; n. 9054/2022).
Nella specie, la Corte territoriale ha tratto dalla sola circostanza — in sé neutra, e perciò priva della gravità e precisione necessarie a norma dell'art. 2729 cc — del mancato svolgimento di attività lavorativa da parte dell'ex moglie il convincimento che quest'ultima avesse in concreto rinunciato ad occasioni di lavoro o di crescita professionale.
Al riguardo, è altresì censurabile l'affermazione della Corte di merito a tenore della quale il divario reddituale era di tale entità da non poter essere superato dalla Vi.Vi. che non potrebbe reperire, nonostante giovane età e capacità lavorativa dimostrata, occupazioni paragonabili per remuneratività e stabilità a quella dell'ex coniuge, venendo in rilievo una mera congettura che non può assurgere al rango di indizio grave e preciso, idoneo a fondare una valida argomentazione presuntiva.
Per quanto esposto, in accoglimento dei primi tre motivi, la sentenza impugnata va cassata — assorbito il quarto motivo — con rinvio della causa alla Corte d'Appello per un nuovo esame della fattispecie in conformità dei principi di diritto sopra richiamati — anche in ordine alle spese del giudizio — circa i presupposti dell'assegno divorzile nella funzione perequativo-compensativa.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso, assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata nei limiti di cui in motivazione, e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 21 aprile 2026. Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2026.